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Trento, 11 novembre 2010
DISEGNO DI LEGGE
“Acqua bene comune. Modificazioni dell’art. 10
della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6
(Disposizioni in materia di organizzazione,
di personale e di servizi pubblici)”.

RELAZIONE

Ancora oggi nel mondo oltre un miliardo e mezzo di persone non hanno accesso all’acqua potabile ed oltre due miliardi e mezzo non hanno accesso ad installazioni sanitarie adeguate con la drammatica conseguenza che ogni giorno muoiono migliaia di persone per cause riconducibili all’assenza o cattiva qualità dell’acqua e dell’igiene.

Come ha più volte riconosciuto l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in numerosi studi, documenti e sollecitazioni ai Governi ciò non dipende tanto dalla scarsità di risorse economiche o da inadeguatezze tecnologiche, ma dal disinteresse politico e dalla conseguente mancanza di scelte economiche e sociali finalizzate al riconoscimento del diritto all’acqua come “diritto universale”.

Oltre sessant’anni fa fu respinta la richiesta proveniente da molti Stati di includere fra i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Carta sui Diritti umani, anche il diritto di accesso all’acqua potabile. Le ragioni sono evidenti ed ancora oggi immutate: vale a dire la pretesa di considerare l’acqua un bene economico come tanti altri e quindi assoggettabile alle logiche commerciali e mercantilistiche. Ma l’acqua non è una merce: è infatti un bene comune privo di rilevanza economica e per questo va gestita interamente dall’ente pubblico. L’accesso all’acqua è un diritto universale che va garantito a tutta la popolazione del pianeta e lo spreco dell’acqua – cioè un utilizzo superiore a quanto è necessario per vivere e per svolgere decorosamente tutte le attività – è un atto grave nei confronti dell’umanità e della natura.

Malgrado il decennio 1980-1990 sia stato proclamato il decennio mondiale dell’acqua e dell’igiene, con l’obiettivo di assicurare l’acqua potabile a tutti entro il 2000, nonostante l’approvazione degli Obiettivi del Millennio, nonostante i lavori per il Contratto mondiale sull’acqua ed i documenti internazionali approvati e nonostante l’Anno internazionale dell’Acqua promosso dalle Nazioni Unite siamo ancora lontani non solo dal raggiungere l’obiettivo, ma dobbiamo anzi constatare che anche in Paesi come il nostro ove vi è una tradizione culturale e giuridica radicata sul carattere “demaniale” (quindi di tutti) dell’acqua, la strada che si vuole seguire va nella direzione opposta. In nome di una supposta maggiore efficienza nella distribuzione dell’acqua l’orientamento prevalente a livello politico è quello di privatizzare la gestione della risorsa idrica, con la conseguenza inevitabile che le zone più povere del Paese o quelle geograficamente marginali finiranno col godere di servizi più costosi e più scadenti. E’ già successo con altri servizi pubblici essenziali – si pensi al trasporto pubblico su rotaia o alla telefonia – e succederà inevitabilmente anche con il servizio di acquedotto se questo dovesse finire totalmente in mani private.

Contro questa deriva politica e culturale un nutrito gruppo di comitati e forze sociali, autodefinitisi “comitati per l’acqua bene comune”, nei mesi di maggio e giugno del 2010 hanno promosso una raccolta di firme per indire tre referendum abrogativi delle norme legislative che favorirebbero, nel nostro Paese, la completa privatizzazione del servizio pubblico di acquedotto e della gestione del ciclo dell’acqua. In poche settimane, pur nel disinteresse quasi generale dei grandi mezzi di comunicazione di massa, sono state raccolte e consegnate alla Cassazione oltre un milione e quattrocentomila firme (ne servivano cinquecentomila). E’ un segnale importante per la classe politica e per coloro che attraverso l’azione legislativa devono regolare in modo condiviso la vita sociale e civile del Paese. Ed è per questa ragione, oltre che per personale adesione ai valori sostenuti da questa azione popolare, che presento questa disegno di legge, che cerca di cogliere la sollecitazione che proviene dalla società civile, con forza. Le firme raccolte in Trentino sono state più del doppio del numero che i promotori del referendum si erano prefissati e ciò dimostra la grande attenzione e sensibilità della popolazione trentina al problema della gestione delle risorse idriche.

Questo disegno di legge, dunque, si prefigge anzitutto l’obiettivo di affidare alle neonate Comunità di valle il compito di gestire il servizio pubblico di acquedotto, senza negare la possibilità ai comuni, singoli o associati, che intendano gestire o continuare a gestire tale servizio di poterlo fare direttamente. Ciò dovrà avvenire rispettando standard di qualità stabiliti in modo omogeneo per tutto il territorio dalla Giunta provinciale. E’ prevista, per il servizio di acquedotto, una tariffa omogenea che tutti dovranno versare in base ai consumi, tariffa che deve essere stabilita tenendo conto di due criteri fondamentali: il riconoscimento di un quantitativo minimo di acqua potabile pro capite a titolo gratuito (50 litri pro capite/die, il cosiddetto “diritto all’acqua”) e la progressività della tariffa secondo il principio che chi più consuma più paga, adottando a livello provinciale le indicazioni del Contrato mondiale sull’acqua e dei documenti internazionali relativi come ad esempio il Manifesto di Roma. Si vuole così salvaguardare ed applicare concretamente il principio che l’acqua è un diritto fondamentale della persona (e quindi compete all’ente pubblico l’obbligo di fornirne un quantitativo indispensabile a titolo gratuito a ciascun cittadino) e far comprendere al cittadino che l’acqua potabile è un bene prezioso che non va sprecato e quindi penalizzare economicamente chi ne fa un uso scorretto.

Si prevede dunque il trasferimento di tutte le reti ed infrastrutture di acquedotto e le relative concessioni alle Comunità di valle (fatta salva l’eccezione per quei comuni che intendano continuare a gestire in proprio il servizio di acquedotto) riconoscendo ad eventuali azionisti privati delle società private o miste pubblico/private un indennizzo definito in via arbitrale (art. 1).

Il disegno di legge intende inoltre dare attuazione concreta all’ordine del giorno n. 85 approvato nella XIII legislatura e che sollecitava la Giunta provinciale a dare concreta attuazione alla campagna “centesimi d’acqua”, già prevista anch’essa nel Contratto mondiale sull’acqua. Si tratta di destinare un centesimo di euro per ogni metro cubo di acqua ad un fondo di solidarietà. Si propone che tale provento venga introitato annualmente dal bilancio provinciale con vincolo di destinazione a finanziare progetti di solidarietà internazionale finalizzati a rendere concreto l’accesso all’acqua da parte di popolazioni che oggi non vi hanno accesso (oltre un miliardo e mezzo di persone, come ho detto sopra, se consideriamo le situazioni più critiche ed oltre due miliardi e mezzo se aggiungiamo anche gli aspetti igienico-sanitari oltre a quelli strettamente alimentari) (art.2).

Infine il disegno di legge promuove una campagna di sensibilizzazione per spingere i Comuni a predisporre fontane pubbliche o punti di distribuzione di acqua potabile, anche mediante l’utilizzo di distributori automatici con la possibilità di aggiungere all’acqua anidride carbonica, apparecchi già commercializzati. Si vuole così ripristinare una consuetudine delle “fontane pubbliche” tipica del nostro territorio e rispondere all’esigenza riscontrata in molti centri turistici. Con questa misura si otterrà a poco a poco una riduzione dei consumi di acqua minerale – ricordo che gli italiani sono i primi consumatori al mondo pro-capite di acque minerali e di sorgente in bottiglia - spesso di qualità pari o inferiore a quella che sgorga dai nostri rubinetti, con un vantaggio anche per la riduzione dei contenitori di plastica che oggi devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti (art. 3).

L’art. 4 prevede, a copertura delle spese derivanti dall’approvazione di questo disegno di legge, un importo per il periodo di validità del bilancio triennale di un milione di euro all’anno, tenuto conto che la spesa più consistente, quella relativa agli indennizzi agli azionisti privati detentori di quote di azioni in società che gestiscono attualmente servizi di acquedotto, molto probabilmente non si concretizzerà entro il triennio di validità dell’attuale bilancio e quindi vi si farà fronte con appositi stanziamenti nelle leggi finanziarie future, anche in presenza di valutazioni realistiche dei costi che dovranno essere affrontati.

Cons. Roberto Bombarda

 



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione,
di personale e di servizi pubblici)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono inseriti i seguenti:

“10 bis. Il servizio pubblico d'acquedotto è svolto direttamente dalle comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
Le comunità gestiscono le reti, gli impianti, le altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio e lo erogano. Il servizio pubblico di acquedotto può essere gestito direttamente dai comuni, anche in forma associata, in un contesto territoriale inferiore a quello della comunità, purché siano salvaguardati gli standard di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso non si applica il comma 10 quater.

10 ter. La Giunta provinciale, sulla base di costi medi provinciali, stabilisce annualmente la tariffa per l'utilizzazione del servizio pubblico di acquedotto e i suoi standard di qualità. La tariffa garantisce a ogni utente un quantitativo giornaliero di cinquanta litri d'acqua potabile a titolo gratuito, mentre per i consumi eccedenti il quantitativo gratuito l'importo è stabilito secondo criteri di progressività, anche al fine di disincentivare lo spreco di acqua potabile.

10 quater. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio pubblico di acquedotto di proprietà dei comuni, delle loro forme associate o di altri enti o soggetti sono trasferiti senza oneri alle comunità entro due anni dall'entrata in vigore di questo comma. Le comunità subentrano nella titolarità delle concessioni per lo sfruttamento delle acque pubbliche.

10 quinquies. Per tutelare gli investitori privati in società miste pubbliche o private che alla data di entrata in vigore di questo comma gestiscono il servizio pubblico di acquedotto, la Provincia e la singola società nominano un collegio arbitrale che stabilisce il valore di mercato del bene ceduto. La Provincia liquida poi a ciascun investitore la quota spettante in base al numero di azioni possedute."

Art. 2
Contributo di solidarietà
"centesimi d'acqua"

1. In attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale con l'ordine del giorno 7 giugno 2006, n. 85, sull'utilizzo delle risorse idriche e sulle relative modalità gestionali da parte degli enti locali, gli enti gestori del servizio pubblico di acquedotto versano annualmente alla Provincia un centesimo di euro per ciascun metro cubo di acqua ceduto.

2. I proventi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono utilizzati, in aggiunta ai fondi già stanziati nel bilancio provinciale, a favore di interventi nel campo della solidarietà internazionale, esclusivamente per progetti finalizzati ad assicurare alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 3
Iniziative per il risparmio
e il contenimento dei rifiuti

1. La Provincia promuove tra gli enti locali, i cittadini e le imprese buone pratiche per il risparmio e per il corretto consumo dell'acqua. Incentiva in particolare l'installazione di riduttori di flusso su tutti i punti di prelievo, nelle abitazioni, negli edifici pubblici, nelle attività produttive.

2. Al fine di incentivare l'utilizzo dell'acqua erogata dal servizio pubblico di acquedotto, di ridurre i consumi di acque minerali e di contenere ulteriormente la produzione e lo smaltimento dei relativi contenitori la Provincia sostiene la diffusione delle fontane pubbliche e di punti di erogazione, allacciati agli acquedotti, appositamente attrezzati anche per la gasatura e per la filtrazione dell'acqua.

3. La Provincia sostiene finanziariamente iniziative degli enti locali, delle imprese, delle associazioni e di cittadini impegnati nella salvaguardia dell'acqua bene comune, sulla base di un programma annuale di interventi approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di un milione di euro per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

     

Roberto Bombarda

ROBERTO
BOMBARDA


BIOGRAFIA


  

vedi anche:

campagna referendaria
sul nucleare e
acqua bene comune

iniziative verdi


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